Ammissione a socio
Il Consiglio di Amministrazione, fermi i requisiti prescritti dallo Statuto, decide sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio.
La delibera di ammissione viene annotata nel libro dei soci e comunicata all’interessato.
La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio dichiarato dal richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni da quello in cui la domanda sia pervenuta, a mezzo di raccomandata a.r., alla Banca. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l’aspirante socio può proporre istanza di revisione al Collegio dei Probiviri, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri.
Requisiti per l’ammissione a socio BAPR
2. Possono inoltre far parte della Società:
le persone giuridiche;
le società di ogni tipo;
i Consorzi di Garanzia Fidi;
i Consorzi, le Associazioni ed altri Enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria;
gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo del Risparmio.
3. I soggetti di cui al comma precedente debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
5. Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre richiesto che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.
2. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% per periodi di tempo predeterminati. La presente previsione si applica esclusivamente ai nuovi titolari di azioni, purché non acquisite a titolo di successione ereditaria in applicazione dell'art. 13, a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che introduce il presente comma.
3. Coloro che sono stati ammessi a Socio successivamente alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che introduce il precedente comma e che non erano a tale data già titolari di azioni, al fine di conservare la qualità di Socio, devono mantenere in via continuativa la titolarità del numero di azioni ivi indicato. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.
4. Le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate e devono essere state versate le eventuali quote di conguaglio, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ai fini dell'ammissione a Socio, la Società può altresì richiedere il versamento di una somma a titolo di spese, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
7. La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.
8. I minori possono essere ammessi quali Soci a richiesta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne abbia comunque la rappresentanza.
2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio dichiarato dal richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni da quello in cui la domanda sia pervenuta, con modalità che garantiscano data certa, alla Società.
3. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio può proporre istanza di revisione al Collegio dei Probiviri, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.
2. I Soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 15.