Guida alle nuove regole europee in materia di default

Per i Privati e Piccole Medie Imprese (Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato infriore a 5 milioni di Euro): Superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

Per le Imprese: Superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni dall’avvenuta normalizzazione senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Vi sono poi altre modifiche, tra cui:

– La definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile;

– La propagazione del default;

– Il periodo minimo di permanenza nello stato di default;

– Le valutazioni che la società deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente.

È fondamentale, quindi, rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default.

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marito e moglie ristrutturano

Domande più frequenti in merito alle nuove regole di Default

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee. Lo sconfino, relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 500 euro per le Imprese e a 100 euro per i privati e le Piccole e Medie Imprese) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati – anche parzialmente – corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.

L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default.

Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default: 1. Malfunzionamento del sistema di pagamento; 2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente; 3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato.

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anzichè tre.

La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default.

Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni.

Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default.

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring).

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