Saldo dei libretti di deposito al portatore

Si avverte la Gentile Clientela che l’art. 12, comma 1, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con la quale è stato convertito, con modifiche, il decreto Legge 201/11, confermando (come da previsione del decreto) che le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 231/2007, sono adeguate all’importo di euro mille, prevede una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Inoltre, per i libretti di deposito al portatore, con saldo pari o superiore ad euro 1.000,00 proroga il termine per l’estinzione o la riconduzione all’importo consentito dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012.

Pertanto, l’articolo 49 del D.lgs 231/2007, al comma 13, dispone che, entro il 31 marzo 2011, i libretti al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00, siano estinti dal portatore ovvero ne sia ridotto il saldo ad una somma inferiore al predetto importo.

Inoltre, l’art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 214/2011, dispone: “all’art. 58, comma 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, 231, è aggiunto il seguente periodo: per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso”.

Al fine di non incorrere nelle predette sanzioni, si invitano i Sigg.ri Clienti possessori di libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00 a presentarsi presso i nostri sportelli per procedere alla loro estinzione ovvero alla regolarizzazione degli stessi ed a comunicare alla Banca – utilizzando il modulo allegato – l’eventuale avvenuto trasferimento di detti libretti.

Moduli e circolazione degli assegni bancari/circolari

L’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 – modificato dall’art. 12 comma 1 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011– prescrive che:

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera sino all’importo di euro 999,99.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso ad una Banca o presso un Ufficio Postale.
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
In relazione a quanto sopra la Banca:

ha predisposto due distinte serie di carnet assegni (non trasferibili – liberi);
rilascerà assegni circolari solo con la clausola “non trasferibile”, ad eccezione di quelli richiesti dal cliente in forma libera per importi inferiori a 1.000,00 euro.
Specifiche raccomandazioni per la Clientela
Per quanto espresso ai superiori punti si raccomanda alla Clientela di:

emettere assegni bancari pari o superiori a euro 1.000,00 solo con la clausola “non trasferibile” e con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
accettare assegni bancari o circolari pari o superiori a euro 1.000,00 solo se recano la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
non accettare assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente.
Infine, si vuole sensibilizzare la Clientela sulla conoscenza di alcune norme fondamentali del D.Lgs. 231/2007 che riguardano la circolazione dei titoli al portatore di importo pari o superiore a euro 1.000,00.

In particolare, l’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, successivamente modificato dalla legge n. 214 del 22/12/2011, dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Si informa che eventuali comportamenti difformi costituiscono infrazione, se posti in essere dopo il 31 gennaio 2012, ed obbligano la Banca ad inviare apposita segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

In proposito, l’art. 58 comma 1 del D.Lgs. 231/2007 dispone che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo. Inoltre, l’ultimo comma del citato articolo 58 – introdotto dall’art. 20 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 – prevede una sanzione minima di euro 3.000,00 per tutte le superiori violazioni, precisando altresì che, per quelle di importo superiore ad euro 50.000,00, la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Infine per quanto riguarda i Certificati di Deposito al portatore oggetto di trasferimento, si fa obbligo al portatore che si presenta per l’estinzione, di esibire alla Banca “idonea attestazione” rappresentata da una dichiarazione rilasciata dall’intermediario presso il quale è avvenuto il trasferimento ovvero apposita delega all’incasso, rilasciata dall’originario sottoscrittore o dal legittimo titolare del titolo.