Si avverte la Gentile Clientela che l’art. 12, comma 1, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con la quale è stato convertito, con modifiche, il decreto Legge 201/11, confermando (come da previsione del decreto) che le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 231/2007, sono adeguate all’importo di euro mille, prevede una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Inoltre, per i libretti di deposito al portatore, con saldo pari o superiore ad euro 1.000,00 proroga il termine per l’estinzione o la riconduzione all’importo consentito dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012.
Pertanto, l’articolo 49 del D.lgs 231/2007, al comma 13, dispone che, entro il 31 marzo 2011, i libretti al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00, siano estinti dal portatore ovvero ne sia ridotto il saldo ad una somma inferiore al predetto importo.
Inoltre, l’art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 214/2011, dispone: “all’art. 58, comma 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, 231, è aggiunto il seguente periodo: per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso”.
Al fine di non incorrere nelle predette sanzioni, si invitano i Sigg.ri Clienti possessori di libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00 a presentarsi presso i nostri sportelli per procedere alla loro estinzione ovvero alla regolarizzazione degli stessi ed a comunicare alla Banca - utilizzando il modulo allegato - l’eventuale avvenuto trasferimento di detti libretti. |